Il Terzo Paradiso: tra giurisprudenza, biopolitica e arte della sostenibilità
Il giurista di impresa Edoardo Marcenaro riflette sul Terzo Paradiso sotto diverse prospettive - giurisprudenza, biopolitica e sostenibilità - e a partire da alcune domande: può l’attività di un giurista di impresa nell’era della globalizzazione essere influenzata dal “simbolo”? È possibile individuare punti di incontro tra contratti e arbitrati internazionali, finanza sostenibile e mondo della azienda con il pensiero di Michelangelo Pistoletto?”. La sua analisi inizia dalla "lex mercatoria" nel Medioevo fino ad arrivare alla pandemopraxia di oggi e prosegue attraverso il diritto internazionale e l'arte contemporanea, improntando tutto attorno ai 17 obiettivi di sviluppo sostenibile, che a suo dire costituiscono parte integrante della nostra vita quotidiana, in particolar modo nella nuova fase dell’umanità del Terzo Paradiso.
1. Premessa – Il Terzo Paradiso 2. Il contratto internazionale nell’era della globalizzazione 3. La risoluzione delle controversie derivanti da contratti internazionali 4. Conclusioni.

1. Premessa

Le presenti note contengono alcuni spunti, senza pretesa di avere alcun carattere scientifico, su come un giurista di impresa nell’era della globalizzazione può essere influenzato nello svolgimento della sua attività dal “Terzo Paradiso”, il progetto lanciato nel 2003 dal maestro Michelangelo Pistoletto, e allo stesso tempo, partecipare alla realizzazione del progetto, concentrandosi sui possibili punti di incontro tra il contratto e l’arbitrato internazionale nonché la finanza sostenibile da un lato, e i contenuti del manifesto di Michelangelo Pistoletto, dall’altro, il tutto sotto l’egida della Agenda 2030 e dei 17 Sustainable Development Goals delle Nazioni Unite.
Inizio riportando di seguito la descrizione del Terzo Paradiso di Michelangelo Pistoletto*.

Che cos’è il Terzo Paradiso?
È la fusione tra il primo e il secondo paradiso. Il primo è il paradiso in cui gli esseri umani erano totalmente integrati nella natura. Il secondo è il paradiso artificiale, sviluppato dall’intelligenza umana attraverso un processo che ha raggiunto oggi proporzioni globalizzanti. Questo paradiso è fatto di bisogni artificiali, di prodotti artificiali, di comodità artificiali, di piaceri artificiali e di ogni altra forma di artificio. Si è formato un vero e proprio mondo artificiale che, con progressione esponenziale, ingenera, parallelamente agli effetti benefici, processi irreversibili di degrado a dimensione planetaria. Il pericolo di una tragica collisione tra la sfera naturale e quella artificiale è ormai annunciato in ogni modo*.

Il progetto del Terzo Paradiso consiste nel condurre l’artificio – cioè la scienza, la tecnologia, l’arte, la cultura e la politica – a restituire vita alla Terra, congiuntamente all’impegno di rifondare i comuni principi e comportamenti etici, in quanto da questi dipende l’effettiva riuscita di tale obiettivo. Terzo Paradiso significa il passaggio ad un nuovo livello di civiltà planetaria, indispensabile per assicurare al genere umano la propria sopravvivenza. Il Terzo Paradiso è il nuovo mito che porta ognuno ad assumere una personale responsabilità in questo frangente epocale. Il Terzo Paradiso è raffigurato simbolicamente da una riconfigurazione del segno matematico dell’infinito. Con il ‘Nuovo Segno d’Infinito’ si disegnano tre cerchi: i due cerchi opposti significano natura e artificio, quello centrale è la congiunzione dei due e rappresenta il grembo generativo del Terzo Paradiso”.


Michelangelo Pistoletto, Il Terzo Paradiso, 2003

2. Il contratto internazionale nell’era della globalizzazione

Il contratto internazionale – definizione
Partiamo dal simbolo del Terzo Paradiso, e prima ancora dal significato della parola ‘simbolo’. Nuovamente cito Michelangelo Pistoletto*: “(…) la sua etimologia risale al greco symbolon, termine che indica due sezioni di un’unità divisa le quali, anche allontanandosi, rimandano sempre alla riunificazione. Il simbolo è un patto che può essere utilizzato per evitare o risolvere un possibile conflitto tra le parti. Il simbolo del Terzo Paradiso è perciò un richiamo di avvicinamento tra due realtà che nel tempo si sono rese antagoniste: natura e artificio. La sua funzione è quella di attrarre le parti verso un accordo. Ho creato il Terzo Paradiso perché ho intuito che il mondo necessitava di riconoscersi in un simbolo che indicasse la soluzione a contrasti giunti a un livello di globale insostenibilità. Dopo aver individuato il simbolo, mi sono attivato per tradurne in realtà il significato, coinvolgendo direttamente la società; è ovvio che il mio impegno creativo non possa che rivolgersi sia al simbolo che alla sua reificazione in senso pratico. Per quanto detto, si rende evidente che il processo d’azione del Terzo Paradiso investe l’intera sfera della vita umana, assumendo così una valenza ascrivibile al carattere mitico”.

Se passiamo dalla reificazione alla considerazione in una prospettiva legale del simbolo come “patto che può essere utilizzato per evitare o risolvere un possibile conflitto tra le parti”, il riferimento immediato è all’istituto del contratto, nonché alle controversie derivanti dall’esecuzione dello stesso e ai metodi di risoluzione delle stesse, che verranno trattati sotto un profilo internazionale.

Nell’era della globalizzazione, laddove lo sviluppo della società è basato sempre più sulla condivisione della conoscenza e, allo stesso tempo, sullo scambio di beni, servizi ed esperienze, gli strumenti legali internazionali risultano essere indispensabili a supporto del progresso scientifico e tecnologico. In ogni caso, questi strumenti devono essere in linea e rappresentare le caratteristiche dei diversi sistemi legali, restando allo stesso tempo indipendenti dai vari contesti locali, giuridici, economici, sociali e politici.
Al riguardo, i contratti internazionali potrebbero costituire uno dei più efficienti strumenti legali per realizzare il Terzo Paradiso in una prospettiva giuridica, che si traduce per gli avvocati nella negoziazione di accordi locali e globali a beneficio di entrambe le parti, siano essi Stati o individui.

La natura internazionale di un contratto può essere definita in diversi modi.

Le soluzioni adottate da entrambe le legislazioni nazionali e internazionali variano dal riferimento al luogo della sede sociale o abituale residenza delle parti nei diversi paesi alla adozione di criteri più generali quali il contratto che presenta “collegamenti significativi con più di uno stato”, “comporta la scelta tra leggi di diversi stati”, o “disciplina gli interessi del commercio internazionale”*.

La lex mercatoria
Il più diffuso modello di legislazione globale in materia di contratto internazionale è la lex mercatoria*, definita come quel sistema di norme a-nazionali, “creato dal ceto imprenditoriale, senza la mediazione del potere legislativo degli Stati e formato da regole destinate a disciplinare in modo uniforme, al di là delle unità politiche degli Stati, i rapporti commerciali che si instaurano entro l’unità economica dei mercati”*.

Queste norme sono state create dalla cosiddetta communitas mercatorum, nel XI e XII secolo, al fine di armonizzare la regolamentazione delle relazioni commerciali sui mercati internazionali sul modello dello ius gentium nel diritto romano, inteso come quel sistema di regole basato su usi e costumi (e.g. bona fides) che regolavano le relazioni economiche tra cittadini romani e stranieri, diffusosi in tutta l’Europa e sopravvissuto fino ai giorni nostri*.

In tal senso, Trakman sostiene che gli usi, e non la legge, siano stati il fulcro del commercio sin dalle origini dello scambio*. Questa affermazione è perfettamente in linea con la teoria di Michel Foucault, espressa nelle sue lezioni Naissance de la Biopolitique, dove è stato elaborato il concetto del cosiddetto homo oeconomicus*.

Secondo Michel Foucault, in particolare, un individuo per soddisfare le proprie necessità agisce inizialmente in maniera del tutto indipendente da qualsiasi legge, regola o regolamento, mentre la legislazione entra in scena in un secondo momento quando alcuni dei diritti individuali siano stati in qualche modo violati e debbano essere risarciti di conseguenza: dall’homo oeconomicus all’homo legalis.

Si può pertanto concludere che, nell’attuale contesto economico-sociale, la lex mercatoria sviluppatasi nel XI e XII secolo sia in qualche modo paragonabile al primo paradiso di Michelangelo Pistoletto, “in cui gli esseri umani erano totalmente integrati nella natura”, e al contempo assimilabile a quello che vedremo essere la demopraxia in cui le “comunità di pratica”, formate dalle persone che svolgono attività in comune per un conseguire un determinato obiettivo*, costituiscono un vero e proprio governo di fatto.

La legge applicabile al contratto internazionale nella prospettiva del Terzo Paradiso
Nella prassi, il contratto internazionale è disciplinato da una legislazione locale e raramente fa espresso riferimento a principi del commercio internazionale o alla lex mercatoria, che rimangono validi strumenti per integrare normative locali (e.g. in materia dell’interpretazione del contratto per fare riferimento alla buona fede, all’hardship o istituti simili).

Se la lex mercatoria può essere paragonata al primo paradiso di Michelangelo Pistoletto, che cosa può considerarsi come secondo paradiso in una prospettiva giuridica? Il secondo paradiso può essere inteso come l’insieme delle leggi emanate dai vari legislatori nel mondo, che al momento si suddivide nei tre seguenti principali sistemi:

a) civil law, cioè gli ordinamenti giuridici codificati, derivanti dal Corpus Iuris Iustinianeum (527-565) e successivamente dal Code Napoléon del 1804;
b) common law, inteso fondamentalmente come la giurisdizione inglese e americana, entrambe basate su casi giurisprudenziali precedenti; oggi il sistema più diffuso e dominante nell’arena del commercio internazionale;
c) la legge islamica composta da principi, norme e regole, principalmente derivanti dal Corano e la Shari’a.

Il più tipico esempio di differenza tra i suddetti diversi sistemi giuridici riguarda il principio dell’efficacia del contratto, considerato che il contratto ha forza di legge tra le parti in Italia e nella maggior parte dei sistemi di civil law, la sanctity of contract è un principio fondamentale negli ordinamenti di common law, mentre il contratto è concluso in the name of god nel diritto musulmano.

Queste diverse declinazioni circa l’efficacia del contratto andrebbero particolarmente tenute in considerazione oggi, in un momento in cui la tutela normativa del diritto sembra aver subito il fascino di una gestione extra ordinem dei rapporti giuridici dove, la disciplina dei contratti ha preso il sopravvento*, rendendo da un lato più agevoli gli scambi economici ma dall’altro permettendo la nascita di nuovi istituti economici e finanziari, del tutto indipendenti e incontrollati*. Al riguardo, si pensi ad esempio al nascere dei contratti atipici, regolamentati esclusivamente da quanto pattuito tra le parti e/o da condizioni generali dettate da associazioni di categoria quali la Féderation Internationale des Ingénieurs – Conseils in materia di contratti di engineering, procurement and construction per la realizzazione di infrastrutture*; ma al contempo, il codice civile italiano definisce la fattispecie del contratto illecito il cui oggetto è contrario a norme imperative, all’ordine pubblico o al buon costume (art. 1343 c.c.), nonché il contratto in frode alla legge, concluso per eludere l’applicazione di una norma imperativa (art. 1344 c.c.): due figure generali nelle quali rientrano accordi contrari alla legge di varia natura e derivano situazioni pattizie in limine di dubbia liceità interamente rimessi alla fantasia più che alla volontà delle parti, che possono essere intesi quali esempi di ‘artificio’ legale nella prospettiva del Terzo Paradiso.

La volontà delle parti del contratto, prime tra tutte le grandi multinazionali e gli studi legali che le assistono, dovrebbe invece essere uno strumento per recuperare quella certezza del diritto venuta meno negli ultimi anni, sin dalla scelta della legge applicabile per far rientrare l’autonomia negoziale nel contesto di un determinato ordinamento giuridico1.

Pertanto, se la lex mercatoria costituisce una valida forma di globalizzazione del diritto del commercio internazionale, nella prassi i contratti internazionali spesso sono disciplinate da una legge nazionale scelta dalle parti; conseguentemente, la prima clausola da tenere in considerazione nell’analisi di un contratto è quella che stabilisce qual è la legge applicabile.

Considerato quanto sopra, la principale caratteristica di un giurista d’impresa internazionale di oggi deve essere la globalità*, che riflette la stessa globalità del commercio e delle sottostanti leggi, regole e regolamenti che insieme costituiscono il cosiddetto “diritto internazionale degli enti privati”, cioè un sistema di regole internazionali che devono essere applicate a rapporti contrattuali nazionali.

In particolare, l’attività del giurista d’impresa globale consiste nello studio dei vari istituti degli ordinamenti giuridici stranieri ai quali il contratto è sottoposto anche attraverso la comparazione di diverse realtà giuridiche, al fine di applicare i principi generali del commercio internazionale nelle varie giurisdizioni locali, verificando al tempo stesso la conformità tra lex mercatoria, paragonabile al primo paradiso e legislazioni statali da intendersi come secondo paradiso nel manifesto di Michelangelo Pistoletto.

In questo senso, una nuova prospettiva dei contratti internazionali nel progetto del Terzo Paradiso potrebbe essere la fusione di questi due sistemi legali in un terzo sistema, una giurisdizione ‘glocale’*, laddove si configura la fattispecie del contratto ‘alieno’, ovvero un contratto pensato e scritto sulla base di un modello di common law nella maggior parte dei casi basato su standard contenuti nei data base dei principali studi legali americani che indica come legge applicabile diritto italiano*.

Il termine ‘alieno’ deriva dal latino ‘alius’, che letteralmente significa ‘altro, straniero’ ma in un’ottica moderna può essere inteso anche come ‘UFO’.

Il contratto alieno è il concreto risultato della differenza tra common law e civil law*, considerati i contenuti dettagliati tipici del contratto inglese o americano rispetto a quelli di un contratto sottoposto a un ordinamento di civil law nel quale ciascuna clausola deve essere conforme al dettato di un articolo del codice civile.


Michelangelo Pistoletto, “Love Difference”, 2002

Partendo dalla continua analisi dei diversi sistemi legali svolta dal giurista d’impresa internazionale viene altresì in rilievo “Love difference”, il Movimento Artistico per una Politica InterMediterranea creato nel 2002 all’interno di Cittadellarte – Fondazione Pistoletto “con lo scopo di raccogliere attorno alle regioni che si affacciano sul Mar Mediterraneo persone e istituzioni interessate a creare nuove prospettive che portino oltre e al di là del tragico conflitto tra le diversità culturali”.

Il percorso Love Difference procede attraverso operazioni artistico-culturali che uniscono le diverse tradizioni alle più avanzate prospettive di cambiamento. Il progetto è stato concepito come passaggio preliminare alla costituzione di un Parlamento Culturale Mediterraneo, che crei una vasta interconnessione culturale e faciliti lo scambio tra le differenti tradizioni, religioni, sistemi educativi, idiomi, gusti, al fine di rendere possibile la nascita di un vera e propria politica democratica Mediterranea”*.

In questo senso “Love Difference” costituisce certamente un valido paradigma per gli avvocati nell’uniformazione delle leggi nelle varie giurisdizioni, perlomeno a livello regionale, considerando altresì che sia i sistemi di civil law sia i sistemi di common law devono sempre più frequentemente interfacciarsi con le legislazioni dei paesi emergenti.

3. La risoluzione delle controversie derivanti da contratti internazionali

I contratti internazionali dovrebbero sempre prevedere un meccanismo di risoluzione delle controversie tra le parti, normalmente scelto tra tribunali ordinari e arbitrato nazionale o internazionale. Nella maggior parte delle operazioni commerciali internazionali, laddove le varie parti coinvolte hanno diverse nazionalità, il contratto normalmente prevede un arbitrato internazionale*, tenuto conto dei vari vantaggi dell’arbitrato rispetto alla giustizia ordinaria. In particolare, i principali vantaggi consistono in una certa flessibilità nel procedimento, che lascia alle parti un margine di autonomia nella definizione del meccanismo di risoluzione delle controversie da adattare allo specifico evento oggetto della lite; la neutralità rispetto alla nazionalità delle parti del contenzioso, considerato che il luogo dell’arbitrato è normalmente scelto in un paese terzo dove nessuna delle parti possa godere del beneficio di portare il contenzioso davanti alle sue corti ordinarie locali, la riservatezza per quanto riguarda gli atti del procedimento, le prove, le udienze e il procedimento arbitrale nella sua interezza, fino alla esistenza stessa del contenzioso.

D’altro canto, l’arbitrato internazionale presenta svantaggi quali: tempi e costi elevati del procedimento, rischio della mancanza di esecutorietà del lodo arbitrale nella giurisdizione della parte soccombente, tendenza da parte di alcuni arbitri ad ignorare la legge applicabile al contratto, applicando in alternativa i principi generali del commercio internazionale, lodi arbitrali, nella maggior parte dei casi, con soluzioni di compromesso, ripartendo in parti uguali responsabilità e relative conseguenze.

Da quanto sopra si evidenzia che i principali svantaggi sono imputabili alla condotta dei vari protagonisti coinvolti nel procedimento arbitrale, dalle parti e i loro avvocati interni ed esterni, fino agli arbitri e le istituzioni arbitrali*.
Inoltre, deve essere evidenziato come negli ultimi tempi si è manifestata una tendenza a devolvere decisioni normalmente prese nell’attività ordinaria delle società alla decisione di tribunali arbitrali, dovuta al fenomeno per cui i rappresentanti di dette società non intendono assumere alcuna responsabilità o impegno a risolvere amichevolmente la controversia. Altro “artificio” tipico del secondo paradiso di Michelangelo Pistoletto, calato nel mondo del diritto. Conseguentemente per migliorare l’uso dell’arbitrato internazionale, tutte le parti coinvolte dovrebbero tenere in considerazione il concetto dell’etica che coincide con la propria coscienza professionale essendo oltretutto nel loro interesse agire eticamente al fine di salvaguardare la propria reputazione nel piccolo mondo degli arbitrati*.

La International Bar Association ha recentemente pubblicato I Principi Internazionali di condotta per la professione legale*, un semplice insieme di dieci regole che devono essere tenute in considerazione dagli avvocati nello svolgimento della loro attività, prima delle quali è l’indipendenza (art. 1), seguita dall’onestà, integrità e morale (art. 2).

La morale costituisce peraltro uno dei capitoli fondamentali del manifesto “Omniteismo e democrazia” di Michelangelo Pistoletto che scrive: “(…) nello sviluppo dell’era moderna la morale affidata alla trascendenza si mostra sempre più inefficace, mentre si rafforza una barbarie guidata dal puro cinismo, che permea, intacca e corrompe la società a ogni latitudine. Dunque si rende indispensabile riconsiderare a fondo il modo di intendere e praticare la morale. Questa, nella sfera sociale, va comparata ai processi tecnico-scientifici più avanzati. Si sta sempre più affermando la nano-tecnologia, si penetra nelle minime dimensioni dell’esistente per comprenderne il portato universale. Dobbiamo, perciò, sviluppare la morale in forme di micro-ricerca anziché mantenerci nella macro-applicazione come si é fatto finora. Bisogna avviare cenacoli, forum, reti di ripensamento e ridiscussione sull’argomento della morale. Riprendere le forme di etica codificate e inciderne l’integrità per introdurvi la linfa di idee e modalità orientate alla consapevolezza e alla responsabilità interindividuali”*.

4. Conclusioni

La scelta di una legge applicabile al contratto internazionale è essenziale nella prassi del commercio internazionale, richiedendo da parte del giurista d’impresa una continua comparazione tra diversi sistemi di legge per quanto riguarda la normativa applicabile allo specifico tipo di contratto che deve essere negoziato ed eseguito, paragonabili al contempo alle diverse tradizioni del percorso Love Difference e al secondo paradiso di Michelangelo Pistoletto.

Considerando le suddette differenze tra i vari ordinamenti, sarebbe auspicabile che gli Stati garantissero sistemi giuridici e giudiziari stabili, superando così la critica recentemente mossa da parte della dottrina per cui l’abdicazione della sovranità da parte degli Stati comporta una spietata e improduttiva concorrenza tra le giurisdizioni locali, risultate incapaci di assicurare la certezza del diritto al mondo globalizzato dell’economia*.

La stessa dottrina ha recentemente evidenziato come la mancanza di una sovranità mondiale che ne imponga una regolamentazione abbia ridotto anche la giustizia a una fattispecie contrattuale. Nella maggior parte dei casi in cui le grandi multinazionali, qualora sospettate di violazione della legislazione anticorruzione americana e di criminalità economica, sono indotte a collaborare con il Department of Justice (DOJ) o con la Sec (Securities and Exchange Commission), per arrivare a un accordo (Deal) al fine di evitare un lungo e dispendioso giudizio. Siamo di fronte a una sorta di ossimoro, di un diritto senza giustizia, con l’attrazione nella competenza del potere esecutivo americano nell’ordinamento del commercio internazionale*, in cui gli operatori pongono in essere indagini per arrivare a dichiarare la loro stessa violazione, in perfetto contrasto con il principio fondamentale del U.S. Bill of Rights che vieta ogni forma di autoincriminazione.

La conclusione è che il mercato altro non sembra che un sistema che vive sul rischio, nel quale perciò tutto risponde solo al rischio, compreso il diritto penale. Lo ha ricordato Michel Foucault nei corsi sulla Naissance de la Biopolitique, dove ha precisato che il diritto penale non comprende più l’insieme degli atti puniti dalla legge, bensì ogni azione che fa correre il rischio a un cittadino di essere condannato a una pena (…). Insomma un diritto che non si rivolge più alla coscienza morale degli individui ma alla capacità di calcolo. Dall’ homo oeconomicus all’homo legalis, all’homo penalis e all’homo criminalis diventa il percorso tracciato da Foucault a riprova della deriva giuridica del neoliberismo*.

I governi dovrebbero invece recuperare il valore fondamentale della concorrenza e condivisione tra i rispettivi Stati di appartenenza, provvedendo tra l’altro a garantire la stabilità degli ordinamenti giuridici nei quali viene concluso il contratto e dotare le parti di un sistema di giustizia affidabile per la risoluzione delle loro controversie, in sede ordinaria e arbitrale*, tutto questo specie in un periodo di pandemia come quello che stiamo vivendo, laddove le regole vengono dettate da decreti presentati in conferenze stampa la sera, rigorosamente in diretta televisiva, per poi essere interpretati nei modi più disparati dai giornali la mattina dopo. Dove sta la certezza del diritto?

Il termine condivisione dovrebbe intendersi secondo il pensiero di Michelangelo Pistoletto come “(…) l’apportare all’altro la propria coscienza, consapevolezza e conoscenza. Inoltre se il guadagno e la gratuità, in un bilanciamento degli opposti, saranno compresenti in egual misura, lo scambio inter-individuale porterà ad una ricchezza comune. La democrazia cresce in relazione al grado di condivisione tra le parti. La condivisione è, innanzitutto, interindividuale e si estende poi a livello globale (…)*”.

È fondamentale un’altra osservazione di Michelangelo Pistoletto, da tenere in considerazione per realizzare il progetto del Terzo Paradiso: “(…) andando sempre più verso nuove pratiche di equilibrio socio-politico si potrà sostituire al concetto di potere, ovvero – cràtos, quello di pratica, ovvero – praxis, arrivando così a parlare di demopraxia*. Il lavoro che resta da fare è quindi quello di sviluppare queste buone pratiche”*, oggi ancor più di prima visto che la demopraxia è diventata pandemopraxia nell’ambito della proposta fatta da Paolo Naldini, Direttore di Cittadellarte, di una iniziativa corale di ripartenza (rinascita) dopo la pandemia del Coronavirus*.

Non vi è alcun dubbio che questi principi devono essere tenuti in considerazione da tutti gli operatori del commercio internazionale a partire dagli avvocati, per dare inizio alla nuova fase del Terzo Paradiso, come primo passo per superare l’attuale crisi globale sanitaria, ambientale, sociale, politica, economica e legale.

Concludo portando un esempio di “sviluppo di buone pratiche” nell’ambito del commercio internazionale, con una breve descrizione del contesto in cui svolgo da vent’anni la mia professione di giurista di impresa all’interno del Gruppo Enel, utility multinazionale del settore energetico.

La sostenibilità da anni fa parte della cultura e della strategia nonché del modello di business di Enel, essendo considerata come una vera e propria fonte di valore dal punto di vista economico; guida un processo di miglioramento continuo e trasversale all’interno dell’azienda e nelle comunità locali dei vari paesi in cui Enel è presente, potendosi definire come la chiave per la sua missione di crescita e di sviluppo in tutto il mondo.

Riporto la parte finale dell’editoriale dell’ultimo numero di e-magazine, rivista interna del Gruppo Enel*:

(…) Vogliamo contribuire a un mondo segnato da innovazione e sostenibilità, Per noi un binomio inscindibile, capace di rendere migliore la vita di tutti noi su questo Pianeta. Vogliamo continuare a portare la luce e farla arrivare dove ancora non c’è. Vogliamo tutelare nel modo migliore il nostro futuro e quello delle generazioni che verranno dopo. Vogliamo fare business. In modo sostenibile. Questo è il nostro Purpose (scopo)…”.

In particolare, Enel si è orientata verso la creazione di valore mediante scelte di business che sostengono il perseguimento dei quattro seguenti Sustainable Development Goals (SDGs):

• SDG 7 “Energia accessibile e pulita”, con oltre 11,6 GW di capacità rinnovabile aggiuntiva;
• SDG 9 “Imprese, innovazione e infrastrutture”, con oltre 46,9 milioni di smart meters installati e 5,4 miliardi di euro di investimenti in innovazione e digitalizzazione;
• SDG 11 “Città e comunità sostenibili”, con investimenti in retail e nuovi servizi energetici orientati all’elettrificazione per raggiungere, tra gli altri, 9,9 GW di demand-response e 455.000 punti di ricarica per la mobilità elettrica;
• SDG 13 “Lotta contro il cambiamento climatico”, con l’impegno nella riduzione delle emissioni dirette di anidride carbonica ad un livello inferiore a 125 g/kWh nel 2030 e la completa decarbonizzazione entro il 2050.

Gli SDGs sono pertanto parte integrante di qualsiasi attività del Gruppo Enel, fino alla recente creazione di un nuovo format di finanza sostenibile con i “General Purpose SDG Linked Bond” emessi sui mercati americani ed europei nel 2019, vale a dire bond con cedola legata alla capacità del Gruppo di raggiungere predeterminati obiettivi sostenibili definiti negli SDGs stessi, con particolare riferimento alla crescita delle fonti rinnovabili e all’abbattimento delle emissioni. Si tratta della prima obbligazione sostenibile sui mercati finanziari, dove negli ultimi anni si era assistito al diffondersi di c.d. Green Bond, emessi per la raccolta di capitali da investire in progetti con benefici ambientali, i c.d. Social Bond aventi lo stesso obiettivo in relazione a benefici di natura sociale e i c.d. Sustainability Bond, combinazione tra i Green Bond e i Social Bond.


Il Terzo Paradiso nella finanza sostenibile.

Esiste un chiaro legame tra sostenibilità e creazione di valore, dal momento che investendo in progetti sostenibili dal punto di vista ambientale e sociale le aziende possono massimizzare i profitti e minimizzare i rischi, contribuendo al contempo al raggiungimento degli SDG. Siamo fiduciosi che le aziende adotteranno sempre più questo modello, orientando le loro attività verso una strategia globale che ponga la sostenibilità al centro delle loro decisioni di investimento e di finanziamento”, afferma il CFO Alberto De Paoli nel comunicato stampa di Enel*.

I “General Purpose SDG Linked Bond” possono considerarsi come una attività di demopraxia e sono solo un esempio a dimostrazione del ruolo che gli SDGs hanno oggi in Enel.

Arte, sostenibilità e diritto sono tre momenti di incontro per vivere e superare questo periodo di riflessione “forzata” derivante dalla pandemia del coronavirus, per ricominciare con la nuova fase dell’umanità del Terzo Paradiso.

 


1* – Per ulteriore materiale sul Terzo Paradiso, si veda www.terzoparadiso.org. Le pubblicazioni più importanti sul tema sono: M. Pistoletto, Il Terzo Paradiso, Marsilio Editore, Venezia, 2010, “Michelangelo Pistoletto. Il DNA del Terzo Paradiso”. Cat. Electa Ed. with texts by A. Fiz, M. G. Aisa, C. Bertola, P. Naldini, pubblicato per la mostra in Catanzaro, MARCA, Parco Archeologico di Scolacium, 24 luglio – 3 ottobre 2010, “Caracalla Paradiso Contemporaneo”. Cat. Testo, Achille Bonito Oliva, Salvatore Settis, Marco Farano, per la mostra a Roma, Terme di Caracalla, 28 ottobre 2012 – 6 gennaio, 2013, e “Michelangelo Pistoletto – Année 1, le Paradis sur Terre”. Cat.with texts by Henri Loyrette, Bernard Blistène, Marie-Laure Bernadac, Marcella Lista, Paolo Naldini, Nicola Setari, Pauline Guelaud, Aurélie Tiffreau, Marco Farano, in relazione alla mostra a Parigi, Louvre, 25 aprile – 2 settembre, 2013.
2* – Il termine artificio ha come radice la parola arte, perciò l’arte assume oggi essenziali responsabilità riguardo all’intero mondo artificiale.
3* – Pistoletto, Il Terzo Paradiso, Marsilio, Venezia . 2010, pag. 56.
4* – La definizione è da UNIDROIT, Principles of International Commercial Contracts, per ulteriori approfondimenti si può consultare il sito web www.unidroit.org.
5* – Per ulteriori informazioni si vedano i seguenti siti web e pubblicazioni: www.lexmercatoria.org; United Nations Economic Commission for Europe (UNECE) pubblicazioni sul www.unece.org; International Institute for the Unification of Private Law Publications (UNIDROIT) sul sito www.unidroit.org; International Chamber of Commerce Publications (ICC) (INCOTERMS rules) sul sito www.iccwbo.org; International Trade Center UNCTAD\WTO Publications at www.unctad.org.
6* – F. Galgano, “Lex mercatoria. Storia del Diritto Commerciale”, Bologna, 1993, pag. 217 ss.
7* – Per storia e analisi della lex mercatoria si veda Goldman, Lex mercatoria, Forum Internationale, Deventer, 1983, 3 fino alle pubblicazioni più recenti comeF. Galgano, Lex mercatoria, 2010
8* – L. Trakman, “The evolution of The Law Merchant: Our Commercial Heritage“ (Part I), 12 J. Marit. L. & Com. (1980), 4
9* – Si veda M. Foucault, Naissance de la biopolitique: Cours au collège de France 1978-1979
10* – Etienne Wenger, Comunità di pratica – Apprendimento, significato e identità, Milano 2006
11* – Si parla di “norme create a colpi di contratto” in Roppo, Il contratto nel Duemila, cit. pag. 3
12* – G. Rossi, La crisi più grande?, cit.
13* – www.fidic.org è il sito dove si possono trovare i vari modelli di condizioni generali della associazione, fondata a Ginevra nel 1913
14* – L. Parodi, From letter of intent to award in international arbitration, in Rassegna Giuridica dell’Energia Elettrica, Vol. 2/2012
15* – U. Draetta, Dalla parte del legale d’impresa, Milano, Giuffrè Editore, 2005 p.137
16* – M. Pistoletto, Il Terzo Paradiso, cit., dove alla pagina 35 si menziona il fenomeno di glocalizzazione ripreso da Zygmunt Bauman, da intendersi come la comunità locale è alla base della società globale
17* – G. De Nova, Il Contratto alieno, Milan, 2010
18* – L. Di Majo, “Principles” dei contratti commerciali internazionali tra civil law e common law, Riv. dir. civ., n. 1, 1995
19* – M. Pistoletto, Love Difference manifesto, in www.pistoletto.it, menzionato anche in “Omnitheism and Democracy” manifesto del 2012, pag. 13.
20* – Per la più recente giurisprudenza e dottrina si veda M. Benedettelli – Consolo – L. Radicati di Brozolo, Commentario Breve al diritto dell’Arbitrato nazionale e internazionale, CEDAM, 2010.
21* – Si vedano le considerazioni di U.Draetta What does “ethics in arbitration” really mean?, in European International Arbitration Revi ew (EIAR), Vol. 1/No. 57 – 72, 2012, www.arbitrationlaw.com.
22* – Si veda U. Draetta, What does “Ethics in Arbitration” really mean?, in European International Arbitration Review, Vol. 1:1, 2012, pages 57 – 72.
23* – Tali Principi sono stati adottati il 28, maggio 2011 dal International Bar Association, si veda il sito web www.ibanet.org.
24* – M. Pistoletto, Omniteismo e Democrazia sul sito web www.pistoletto.it, pag.12.
25* – G. Rossi, La crisi più grande?, il Sole 24 ore del 2,9 2012.
26* – See Garapon et Servan – Schreiber, Deals de Justice – le marché américain de l’obéissance mondialisée, 2013
27* – G. Rossi, La scommessa vincente della democrazia contro la crisi, in Sole 24 Ore, 29 dicembre 2013
28* – R.Vietor, How Countries Compete – Strategy, structure and government in the global economy, Harvard Business School Press 2007
29* – M. Pistoletto, Omniteismo e Democrazia, cit., page 10.
30* – P. Naldini, L’Arte della Demopraxia, in Arte al centro di una trasformazione sociale responsabile; Ed. Cittadellarte, 2012
31* – M. Pistoletto, Omniteismo e Democrazia, cit., page 14
32* – P. Naldini, Pandemopraxia, www.terzoparadiso.org/pandemopraxia 12 aprile 2020
33* – “We empower sustainable progress”, Cover Story in e – magazine” n. 28, gennaio – febbraio 2020
34* – Il comunicato stampa di Enel SpA del 10 ottobre 2019 si può leggere per intero al link https://www.enel.com/content/dam/enel-common/press/it/2019-Ottobre/EURO%20SDG%20Bond.pdf.